Lo statuto della Fondazione


Gazzetta Ufficiale del 16/12/1992
Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione “Don Mario Zanin”, in Cona, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione. Con decreto ministeriale 4 marzo 1992, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 1992, registro n. 15 Università e ricerca, foglio n. 190:

1. E’ stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione “Don Mario Zanin” con sede in Pegolotte di Cona (Venezia).

2. La stessa è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.na Roma Enrichetta Zanin, consistente in beni mobili ed immobili.

 

STATUTO

Repertorio n. 21672

1. E’ costituita per volontà della Signorina Zanin Roma Enrichetta, a memoria di suo fratello sacerdote, già parroco di Pegolotte, e della sua attività educativa ed umanitaria, tenuto conto del di Lui testamento olografo datato 18 febbraio 1982, una fondazione a sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile denominata

“Fondazione Don Mario Zanin”

avente sede legale in Pegolotte di Cona (Venezia), Via Don Bosco n. 21.

2. Scopo della Fondazione è l’attuazione di iniziative a carattere socio-assistenziale per la formazione di giovani studenti, capaci e sprovvisti di mezzi, provenienti dai Paesi in via di sviluppo, aiutandoli a frequentare Università o Istituti superiori per i corsi di medicina, di infermiere, di catechista, di insegnante, di agronomo o altre opzioni per una formazione sociale e apostolica, mediante l’istituzione di pensionati in Pegolotte di Cona (Venezia) o altrove, e mediante interventi socio-assistenziali vari, presso i Paesi in via di sviluppo, secondo i metodi educativi cristiani.

3. La Fondazione nell’esercizio della specifica attività potrà ricorrere alla consultazione di esperti e stipulare convenzioni con Associazioni, con terzi, con Ordini religiosi e potrà stabilire forme di collaborazione con le associazioni del volontariato.

4. La Fondazione:
a) potrà gestire pensionati studenteschi riservati ai giovani studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo per fornire vitto e alloggio;
b) potrà fornire vestiario, assistenza sanitaria, libri e rimborso spese universitarie, ed altro ai giovani studenti dei Paesi in via di sviluppo;
c) potrà costituire borse di studio a favore degli studenti dei Paesi in via di sviluppo.

5. L’accettazione dei giovani nel pensionato studentesco, le modalità della prestazione degli altri servizi, borse di studio comprese, saranno determinate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, tenendo conto della formazione particolare, della serietà negli studi e del mantenimento di opere a favore dei Paesi in via di sviluppo.

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell’atto di costituzione della Fondazione stessa, del quale atto il presente statuto è parte integrante.

7. Il patrimonio di cui al punto precedente, potrà venire aumentato con donazioni, legati ed erogazioni da parte di quanti abbiano a cuore il potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi sia mediante le rendite del suo proprio patrimonio, sia grazie ad eventuali contributi da parte di privati, di enti locali, dello Stato, delle Parrocchie e di altri enti.
Con suddetti enti la Fondazione potrà stipulare apposite convenzioni.
Il Consiglio di amministrazione provvederà all’investimento del denaro che pervenisse alla Fondazione nella maniera che esso giudicherà nel contempo più sicura e redditizia.

8. la Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da sette persone ivi compreso il presidente.

9. Sono membri di diritto de Consiglio di amministrazione:
a) la Signorina Roma Enrichetta Zanin, che è la fondatrice; in caso di sua rinuncia o di morte, ella sarà sostituita dalla sua nipote Signorina Milena Zanin, nata a Mirano, il 10 agosto 1945, la quale, a sua volta, sarà sostituita in caso di impedimento da un altro parente o da altra persona che il Consiglio di amministrazione si troverà a designare, valutate le doti della persona da nominare, e così di seguito;
b) un salesiano designato dal superiore dell’Ispettoria Veneto ovest, al fine di garantire alla detta istituzione lo spirito religioso ed apostolico di Don Bosco, secondo le intenzioni sempre volute da Don Mario Zanin;
c) il Direttore dell’istituto salesiano “Domenico Savio” di Padova;
d) il parroco pro tempore della Parrocchia di Pegolotte di Cona;
e) tre membri scelti dalla fondatrice ovvero scelti dallo stesso Consiglio di amministrazione.

10. Presidente di diritto della Fondazione Don Mario Zanin è la stessa Signorina Roma Enrichetta Zanin che ne è la fondatrice, e, successivamente, la sua nipote Signorina Milena Zanin, la quale ultima sarà sostituita, nel caso di impedimento, da altro parente, o dalla persona designata dal Consiglio di amministrazione, come sopra riferito nel precedente articolo.

11. Il Consiglio di amministrazione:
a) nomina tutto il personale destinato a cooperare al buon andamento della Fondazione, tanto a titolo gratuito, quanto a titolo remunerativo;
b) dà la sua approvazione a qualsiasi contrattazione e a spesa e in generale e delibera ogni affare di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
c) approva il bilancio preventivo, da redigere entro il mese di dicembre, nonché quello consuntivo da espletare entro il mese di aprile;
d) delibera sul modo di impiegare e di erogare i fondi;
e) nomina il Tesoriere della Fondazione, che di norma è un istituto bancario;
f) nomina il Segretario della Fondazione.
Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite; solamente le spese sostenute nell’interesse della Fondazione verranno a giusto titolo rimborsate.

12. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione in giudizio e fuori giudizio, in ogni lite attiva e passiva, in ogni rapporto amministrativo ed economico con le autorità e con terzi e in genere per la esecuzione di qualsiasi delibera da parte del Consiglio di amministrazione.
Lo stesso Presidente è tenuto a provvedere di persona nei casi di urgenza, salvo riferirne poi al Consiglio di amministrazione alla prima adunanza.
Nel caso di assenza o di impedimento forzato del presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal consigliere più anziano di nomina.

13. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente ogni tre mesi e, ove occorra, straordinariamente, su invito del Presidente, il quale è tenuto a convocarlo anche su richiesta di almeno quattro consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere prese con l’intervento della metà più uno dei suoi membri e a maggioranza assoluta dei membri intervenuti. In caso di parità, il voto del presidente vale come doppio.

14. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere redatti in ordine cronologico su apposito registro e vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

15. Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio di amministrazione stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e l’eventuale retribuzione o onorario.
Il Segretario può essere anche un Consigliere di amministrazione che in questo caso potrà ottenere una retribuzione o un onorario.

16. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

17. Il Consiglio di amministrazione compilerà un regolamento interno per il funzionamento della Fondazione e per il personale della medesima.

18. La Fondatrice Signorina Roma Enrichetta Zanin e la Signorina Milena Zanin hanno diritto “vita natural durante” di utilizzare un appartamento di proprietà della Fondazione a scelta della stessa e di usufruire del vitto.

19. In caso di cessazione della Fondazione, tutti beni di essa devono essere devoluti ai Padri Salesiani, Ispettoria Veneta ovest, perché continuino l’opera del compianto Don Mario Zanin.

20. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

21. È prevista l’istituzione di un Collegio di Revisori composto da tre persone, uno di nomina del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, scelto su una terna proposta dallo stesso Consiglio di amministrazione, due di nomina del Consiglio di amministrazione. Le attribuzioni del Collegio dei Revisori sono quelle previste dagli artt. 2403, 244, 2405, 2406 e 2407 del Codice civile. Le funzioni dei Revisori sono gratuite.